Le etichette alimentari sono presenti, convenzionalmente, su tutti i prodotti alimentari, e rappresentano una scheda informativa studiata per i consumatori europei, al fine di effettuare una scelta consapevole da parte di questi. Le norme relative all’etichettatura dei prodotti è stata fissata dall’Unione Europea (UE), allo scopo di garantire al consumatore informazioni complete sui prodotti alimentari acquistati. Le norme relative all’etichettatura si distinguono in comuni norme, valide per tutti i prodotti alimentari e norme specifiche per alimento (riguardanti carni, bevande alcoliche). Oltre alle informazioni previste dall’Unione Europea, i produttori possono fornire qualsiasi altra informazione, l’importante che sia accurata, veritiera e non ingannevole. Come previsto per legge, ogni etichetta deve possedere le seguenti informazioni: – quantità; – denominazione del prodotto; – elenco degli ingredienti; – durata; – fabbricante/importatore – biologico; – OGM (organismi geneticamente modificati); – origine; – indicazione del valore nutritivo; – indicazioni nutrizionali e sulla salute. La voce “quantità” indica, appunto, la quantità netta di un prodotto, misurata in volume per liquidi (esempio litro, centimetro) e in massa per gli altri prodotti (esempio 250 g). La voce “denominazione del prodotto” comprende le informazioni relative alle condizioni fisiche del prodotto alimentare o al trattamento specifico che ha subito (prodotto in polvere, congelato, concentrato, affumicato, ecc.). Se il prodotto ha subito un trattamento ionizzante, occorre indicarlo. La voce “durata” corrisponde alla scadenza del prodotto. Spesso, la si trova sotto le forme “da consumarsi entro” e “da consumarsi preferibilmente entro”: entrambe indicano, come nel primo caso, per quanto tempo l’alimento rimane fresco e può essere consumato senza alcun rischio. “Da consumarsi entro” viene utilizzato per alimenti che si degradano facilmente (carni, uova, latticini). Tutti i prodotti freschi confezionati hanno una data di scadenza preceduta dalla dicitura “da consumarsi entro”. Dopo la data indicata i prodotti non devono essere consumati poiché possono causare intossicazioni alimentari. “Da consumarsi preferibilmente entro” si usa per gli alimenti che possono essere conservati più a lungo (cereali, riso, spezie). Non è pericoloso consumare un prodotto dopo la data indicata, ma l’alimento può aver perso sapore e consistenza. La voce “fabbricante/importantore” deve essere chiaramente indicata sulla confezione in modo che il consumatore sappia chi contattare in caso di reclamo o per ottenere ulteriori informazioni sul prodotto. L’uso del termine “biologico” sulle etichette è sottoposto a una rigorosa normativa comunitaria. La denominazione è permessa soltanto con riferimento a metodi specifici di produzione alimentare conformi a standard elevati di protezione dell’ambiente e di benessere degli animali. Il logo europeo “agricoltura biologica regime di controllo CE” può essere usato dai produttori che rispettano i requisiti richiesti. L’indicazione sull’etichetta è obbligatoria per i prodotti che hanno un contenuto di OGM superiore allo 0,9 %. Tutte le sostanze di origine OGM devono essere indicate nell’elenco degli ingredienti con la dicitura “geneticamente modificato”. L’indicazione del paese o della regione d’origine è obbligatoria per alcune categorie di prodotti quali la carne, la frutta e la verdura. È inoltre obbligatoria se il nome commerciale o altri elementi sull’etichetta, quali un’immagine, una bandiera, o il riferimento ad una località possono indurre in errore il consumatore sull’esatta origine del prodotto. La voce “indicazione del valore nutritivo” descrive il valore energetico nonché gli elementi nutritivi di un prodotto alimentare (proteine, grassi, fibre, sodio, vitamine e minerali). Queste informazioni devono essere fornite nel caso in cui al prodotto sia associata un’indicazione nutrizionale. Esistono norme UE per garantire che le indicazioni nutrizionali o sulla salute riportate sulle confezioni degli alimenti siano veritiere e basate su elementi scientifici. Indicazioni quali “basso tenore di grassi” o “elevato contenuto di fibre” devono essere conformi a definizioni armonizzate, in modo che abbiano lo stesso significato in tutti i paesi dell’UE; ad esempio, “elevato contenuto di fibre” si può usare soltanto per prodotti che contengano almeno 6 g di fibre per 100 g di prodotto. Sui prodotti alimentari con un elevato contenuto di grassi o di zucchero non possono figurare indicazioni quali “contiene vitamina C”. Le indicazioni relative agli effetti sulla salute quali “cardio-protettore” sono permesse soltanto se possono essere dimostrate scientificamente. Non è consentito apporre un’indicazione di effetti positivi per la salute su un prodotto che contiene troppo sale, troppi grassi o troppo zucchero. Sono vietate: • indicazioni relative alla prevenzione, al trattamento o alla cura di una malattia; • indicazioni sulla percentuale o l’entità della perdita di peso; • referenze o pareri positivi di singoli medici;
- indicazioni che portino a credere che il mancato consumo del prodotto possa compromettere la salute.